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Credito ZES 2024

06 maggio 2024

Come fruire del credito

I soggetti interessati devono presentare, tra il 12 giugno 2024 e il 12 luglio 2024, all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione (“comunicazione originaria”) ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto attuativo utilizzando il modello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell'11 giugno 2024 nella quale devono essere indicati i dati degli investimenti agevolabili e del relativo credito d’imposta.

Come beneficiarne

Per beneficiare del credito d’imposta, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione originaria devono inviare all’Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dall’agevolazione, dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 la comunicazione integrativa per attestare l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione originaria. Nella comunicazione integrativa possono essere indicati anche investimenti ulteriori, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla comunicazione originaria.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Va indicato il codice tributo "7034".

Utilizzo credito

Il credito risultante dalla comunicazione integrativa è utilizzabile:

  1. per la quota corrispondente agli investimenti per i quali è stata rilasciata la certificazione richiesta e sono state ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2024, n.113 e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta;
  2. per la quota corrispondente agli investimenti per i quali è stata rilasciata la certificazione, non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari.

Chi non può fruirne

L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

L'agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento, a quelle in difficoltà come definite dall’art. 2, punto 18, del Regolamento GBER nonché ai soggetti che operano nel settore primario della produzione agricola, della pesca e acquacoltura.

Come e quando

La comunicazione originaria di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto attuativo, contenente i dati degli investimenti agevolabili e del relativo credito d’imposta deve essere inviata dal 12 giugno 2024 al 12 luglio 2024 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La trasmissione telematica avviene utilizzando esclusivamente il software “ZES UNICA”.
La comunicazione integrativa deve essere inviata dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 con le medesime modalità previste per la comunicazione originaria. La trasmissione telematica della comunicazione integrativa è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZES UNICA INTEGRATIVA”.